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10. Espressione della cattolicità. Nella scelta dei Cardinali, dei Vescovi e degli altri collaboratori deve rispecchiarsi la cattolicità della Chiesa. Tutti coloro che sono invitati a prestare servizio nella Curia Romana sono un segno di comunione e solidarietà con il Romano Pontefice da parte dei Vescovi e dei Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica che mettono a disposizione della Curia Romana qualificati collaboratori provenienti da diverse culture.
§ 5. Nella scelta dei chierici in qualità di Officiali si cerchi, per quanto possibile, un adeguato equilibrio tra diocesani/eparchiali e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.
Eventuali conflitti di competenza tra i Dicasteri e tra questi e la Segreteria di Stato vanno sottoposti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a meno che il Romano Pontefice non intenda provvedere in altro modo.
Spetta al Capo Dicastero, salva diversa disposizione per singoli Dicasteri, riunire il Congresso, composto dallo stesso, dal Segretario, dal Sottosegretario e, a giudizio del Capo Dicastero, di tutti o parte degli Officiali:
§ 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti, esaminati e decisi, a norma di diritto, dalle Istituzioni curiali competenti per materia. In caso di dubbio sulla determinazione della competenza dirime la questione il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
§ 1. I Pastori di ciascuna Chiesa particolare chiamati a partecipare alla visita devono prepararla con cura e diligenza, presentando alla Sede Apostolica, nei tempi da essa indicati, una relazione dettagliata sullo stato della Diocesi/Eparchia loro affidata, includendo un rapporto sulla situazione finanziaria e patrimoniale.
Alla Sezione per gli Affari Generali spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del Romano Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria delle Istituzioni curiali e degli altri Organismi della Sede Apostolica; di favorire il coordinamento fra i medesimi Dicasteri e Organismi ed Uffici senza pregiudizio della loro autonomia. Spetta ad essa espletare tutto ciò che riguarda i Rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede.
§ 2. Nei delitti di cui al § 1, la Sezione, per mandato del Romano Pontefice, giudicherà i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché altre persone fisiche in conformità con le disposizioni canoniche.
§ 2. La Pontificia Commissione assiste i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali, i Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e le loro Conferenze nello sviluppare strategie e procedure opportune, mediante Linee Guida, per proteggere da abusi sessuali i minori e le persone vulnerabili e fornire una risposta adeguata a tali condotte da parte del clero e di membri degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, secondo le norme canoniche e tenendo conto delle esigenze del Diritto civile.
§ 3. I Membri della Pontificia Commissione sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni e sono scelti tra chierici, membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e laici di varie nazionalità che si distinguono per scienza, comprovata capacità ed esperienza pastorale.
§ 2. Atteso il § 1, rimane sempre intatta la specifica ed esclusiva competenza dei Dicasteri per la Dottrina della Fede, delle Cause dei Santi, per i Testi legislativi, della Penitenzieria Apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana.
Il Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti promuove la sacra liturgia secondo il rinnovamento intrapreso dal Concilio Vaticano II. Gli ambiti della sua competenza riguardano tutto ciò che per disposizione del diritto spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia e la vigilanza affinché le leggi della Chiesa e le norme liturgiche siano ovunque osservate fedelmente.
§ 2. Il Dicastero conferma le traduzioni dei libri liturgici nelle lingue correnti e dà la recognitio ai loro convenienti adattamenti alle culture locali, approvati legittimamente dalle Conferenze episcopali. Dà pure la recognitio ai Calendari particolari, ai Propri delle Messe e della Liturgia delle Ore delle Chiese particolari e degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica approvati dalla relativa Autorità competente.
§ 1. Il Dicastero provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, diocesani e titolari, degli Amministratori apostolici e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari. Lo fa tenendo in considerazione le proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Rappresentanze Pontificie e dopo avere consultato i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale e il Metropolita. In questo processo coinvolge in forme appropriate anche membri del popolo di Dio delle Diocesi interessate.
§ 2. Nei casi in cui per il retto esercizio della funzione episcopale di governo si richieda un intervento speciale, qualora il Metropolita o le Conferenze episcopali non siano in grado di risolvere il problema, spetta al Dicastero, se sarà necessario di comune accordo con gli altri Dicasteri competenti, indire le visite fraterne o apostoliche e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al Romano Pontefice le decisioni ritenute opportune.
Il Dicastero si adopera affinché gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica progrediscano nella sequela di Cristo come è proposta dal Vangelo, secondo il carisma proprio nato dallo spirito del fondatore e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo.
§ 6. Collabora con gli altri Dicasteri competenti nel sostenere i Vescovi diocesani/eparchiali e gli altri Ordinari/Gerarchi, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali nella formazione accademica dei chierici, dei membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica e dei laici che si preparano per un servizio nella Chiesa.
§ 2. Assolve le proprie mansioni al servizio del Romano Pontefice, delle Istituzioni curiali e degli Uffici, dei Vescovi diocesani/eparchiali, delle Conferenze episcopali, delle Strutture gerarchiche orientali e altresì dei Moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica di diritto pontificio.
Spetta al Dicastero supportare le altre Istituzioni curiali e gli Uffici, le Istituzioni collegate con la Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e gli altri Organismi che hanno sede nello Stato della Città del Vaticano, ovvero che dipendono dalla Sede Apostolica, nella loro attività di comunicazione.
§ 2. Il Comitato è composto, secondo il proprio Statuto, da Membri e da Professionisti di alto profilo nominati per cinque anni dal Romano Pontefice. È presieduto da un Presidente, coadiuvato da un Segretario.
Il compito di curare e amministrare i beni ed i diritti temporali della Sede Apostolica nel tempo in cui questa è vacante è affidato al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa. Nel caso egli fosse impedito, la funzione sarà assunta dal Vice Camerlengo.
Stabilisco che la presente Costituzione apostolica sia, ora e in avvenire, stabile, valida ed efficace, consegua perfettamente i suoi effetti a partire dal giorno 5 giugno 2022, Solennità di Pentecoste, e che ne sia curata la piena osservanza, in tutti i particolari, da parte di coloro cui essa è diretta, per il presente e per il futuro, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.
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